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  Slow Food Lentini (SR) - Italia

Lo Statuto

di Slow Food Lentini, così come modificato il 30 marzo 2006


Art. 1
Denominazione.

E' costituita ai sensi dello Statuto Nazionale di Slow Food Italia la Condotta di Lentini, associazione senza fini di lucro, organizzazione locale aderente al movimento internazionale Slow Food.

Art. 2
Sede.

La condotta ha sede nel comune di Lentini.

La condotta opera nel territorio definito dalla Segreteria Nazionale nella delibera di riconoscimento dell’autonomia.

Art. 3
Carattere e scopo.

La Condotta, altrimenti denominata Convivium, è la struttura organizzativa di base del movimento internazionale Slow Food all'interno della quale i soci Slow Food esercitano l'attività associativa. La Condotta è costituita previa delibera di autorizzazione della Segreteria Nazionale di  Slow Food Italia come previsto dallo Statuto Nazionale. La Condotta ha natura associativa e carattere volontario, democratico, non lucrativo, di utilità sociale, di promozione sociale e di formazione della persona. 

Art. 4
Oggetto.

La Condotta, limitatamente al proprio ambito territoriale ed associativo opera per: 

a) promuovere la filosofia del movimento internazionale Slow Food e svilupparne la presenza organizzata;
b) stabilire rapporti e collaborazioni con Enti Pubblici, associazioni gastronomiche, consorzi di tutela, associazioni di produttori, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della produzione agroalimentare;
c) collaborare con altre associazioni o enti per la tutela dell’ambiente ed il rispetto della natura, condizione irrinunciabile per la salvaguardia del nostro patrimonio gastronomico;
d) mantenere rapporti con le altre Condotte e con i Convivia esteri;
e) sostenere e promuovere i progetti internazionali del movimento Slow Food, quali Terra Madre, Università di Scienze Gastronomiche, Fondazione Slow Food per la Biodiversità onlus.

A tal fine l'Associazione potrà:

  • istituire nella sede sociale una struttura atta a perseguire gli scopi sociali e tale da costituire luogo d’incontro, d’interscambio, di formazione;

  • predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;

  • promuovere iniziative enogastronomiche e culturali di ogni genere a favore degli associati; tali attività potranno essere svolte anche a favore dei non associati per favorirne l’adesione all’associazione;

  • svolgere corsi di formazione per la diffusione degli scopi sociali;

  • organizzare manifestazioni sociali, eventi, mostre, convegni, incontri, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi istituzionali, anche, eventualmente, mediante l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci o di terzi;

  • favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento di interessi delle tematiche sociali;

  • favorire iniziative finalizzate alla riduzione della filiera produttore-consumatore;

  • stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali.

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

La Condotta svolge la propria attività  in conformità alle finalità del movimento Slow Food, coerentemente ai principi e alle norme dettati dallo Statuto Nazionale, e in attuazione delle politiche associative, degli indirizzi operativi e dei regolamenti elaborati dalla Segreteria Nazionale. 

Art. 5
Logo associativo.

La Condotta può utilizzare il logo associativo secondo i principi e le norme dettate dalla Carta di utilizzo dei marchi Slow Food a parte sottoscritta. La violazione di tali norme può comportare l’inibizione all’uso da parte della Segreteria Nazionale. Tale provvedimento comporta la revoca dell’autonomia della Condotta e quindi il suo scioglimento. Il logo utilizzato, di proprietà di Slow Food Italia, deve essere esclusivamente quello fornito alla Condotta dagli uffici nazionali. 

Art. 6
Patrimonio.

Il patrimonio della Condotta è costituito da:

  • quanto versato dai soci o da terzi con vincolo di destinazione all’acquisto di immobilizzazioni immateriali e/o materiali, sia beni mobili che immobili;

  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  • ogni altra entrata con vincolo di destinazione patrimoniale.
     

Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite da:

  • contributi degli aderenti;

  • contributi di privati;

  • contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • rimborsi derivanti da convenzioni;

  • entrate derivanti da attività svolte a favore dei soci o di terzi in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

E’, altresì, fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili e proventi ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi dalle attività proprie dell’Associazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte.

I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso.

La Condotta partecipa allo sviluppo del movimento nazionale riconoscendo all’associazione nazionale la titolarità del contributo annuale di ciascun socio nella misura deliberata annualmente dalla Segreteria Nazionale.

Art. 7
Durata ed esercizio sociale.

L’Associazione ha durata illimitata.
L'esercizio sociale  si chiude il 31  dicembre di ciascun anno e ha durata di dodici mesi.

Art. 8
Contabilità, bilancio d’esercizio e libri sociali.

Deve essere istituito e gestito a cura del Fiduciario o di persone all’uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere  predisposto  dal  Comitato di Condotta il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso che deve essere depositato  presso la sede sociale nei 10  giorni successivi alla data di approvazione da parte del Comitato stesso.

Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’ Associazione.

E’ facoltà dell’organo amministrativo presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Comitato stesso e l’andamento previsionale dell’Associazione.

Il sistema contabile cui uniformare la gestione amministrativa deve essere coerente con i regolamenti deliberati dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere vistati dal fiduciario.

Ogni anno il fiduciario dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia del rendiconto consuntivo, predisposto dal comitato di condotta entro un mese dall’approvazione.

Art. 9
Soci.

Sono soci della condotta tutte le persone fisiche che condividono le finalità del movimento internazionale Slow Food, aderiscono all’Associazione nazionale e aderiscono alla Condotta quale struttura territoriale del movimento nazionale. I soci della Condotta richiedono la tessera nazionale e accettano le regole dello Statuto Nazionale e del presente statuto. L’adesione alla condotta comporta automaticamente l’adesione all’associazione Slow Food Italia e allo Statuto Nazionale.

Il numero dei soci dell’Associazione è illimitato.

Art. 10
Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno i diritti e i doveri stabiliti dallo Statuto Nazionale.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell’ambito della Condotta.

I soci sono tenuti:

  •  al pagamento del contributo associativo nazionale nel rispetto dei deliberati della Segreteria Nazionale;

  •  all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci hanno diritto:

  • a eleggere gli organi della Condotta e ad approvare annualmente il rendiconto;

  • a godere dei diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto;

  • a partecipare alla vita della Condotta come membri degli organi sociali, se eletti, alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti secondo i principi statuiti dall’art. 2532, secondo comma, del Codice civile,

  • a tutte le iniziative e alle attività della Condotta.

La partecipazione all’Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo Statuto. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 11
Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di morosità, decesso e dimissioni. Nei casi di indegnità l’espulsione del socio è deliberata dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia, anche su esplicita richiesta del Comitato di Condotta, la quale accerterà che il comportamento del socio sia in palese contrasto con i principi e le finalità del movimento e degli Statuti locale e Nazionale.

Art. 12
Organi sociali.

Sono organi sociali:

- il Comitato di Condotta

- il Fiduciario

- l'Assemblea dei Soci di Condotta.

Art. 13
Comitato di Condotta.

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Condotta composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci della Condotta per la durata di quattro anni e rieleggibili.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un membro il Comitato, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Il Comitato di Condotta elegge al proprio interno il Fiduciario la cui nomina deve essere ratificata dalla Segreteria Nazionale.

Art. 14
Funzionamento del Comitato di Condotta.

Il Comitato di Condotta si riunisce:
 

·          - tutte le volte che il  Fiduciario lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri con un minimo di due;

- comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario della Condotta.

Il Comitato è convocato dal Fiduciario mediante avviso o comunicazione, anche orale, da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Comitato eletti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. Il Comitato e' presieduto dal Fiduciario.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Fiduciario.

Art. 15
Poteri e funzioni del Comitato d Condotta.

Il Comitato di Condotta e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Condotta.

In particolare:

  •    redige il rendiconto economico finanziario entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;

  •    convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto di gestione;

  •    provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione;

  •    cura la tenuta dei libri sociali e in particolare dell’elenco dei soci;

  •    decide l’eventuale assunzione di dipendenti e di altri collaboratori, anche membri di comitato di condotta, necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione per le prestazioni d’opera  svolte;

  •    compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all’Assemblea;

  •    coordina la propria attività di gestione con le direttive e i regolamenti emanati dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.

Art. 16
Fiduciario.

Il Fiduciario rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale,  cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei  soci e del Comitato di Condotta.

Il Fiduciario è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Fiduciario è autorizzato a gestire i rapporti dell’Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Comitato di Condotta, salvo rendicontare l’operato nelle riunioni dello stesso.

Il Fiduciario, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e dai regolamenti interni, ha l’obbligo di partecipare alle riunioni degli organismi regionali e nazionali. In caso di impedimento dovrà farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 17
Assemblea dei soci di Condotta.

I soci sono convocati in assemblea dal Comitato di Condotta almeno una volta l'anno, entro il trenta giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, mediante avviso scritto di convocazione  contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora dell’adunanza da esporsi presso la sede della Condotta almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza o, comunque, mediante altro mezzo ritenuto idoneo all’informativa sociale.

Alla Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico dovrà essere invitato il Responsabile Regionale.

L'Assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un terzo dei soci con un minimo di 20 (venti). L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.

Art. 18
Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del Comitato di Condotta, sulle responsabilità dei membri del Comitato di Condotta, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, salvo quanto stabilito dall art. 20, e su quant'altro le è demandato per legge e Statuto. In occasione del Congresso Nazionale l’Assemblea ha il compito di eleggere i delegati all’assise nazionale secondo le regole definite dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.

Art. 19
Funzionamento dell'Assemblea dei soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti alla Condotta alla data fissata per la riunione assembleare.

L'Assemblea e' presieduta dal Fiduciario o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro socio all’uopo nominato dall’Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Comitato di Condotta

Ad ogni socio è concesso un voto secondo quanto disposto dall’art. 2532, secondo comma, del Codice civile. Non è ammessa la rappresentanza (delega) degli associati nelle riunioni assembleari. I soci di minore età non hanno diritto di voto negli organi sociali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea. 

Art. 20
Modifiche statutarie. 

Le norme presenti nello “Statuto della Condotta” costituiscono un insieme di regole omogenee per tutte le condotte, quali strutture territoriali del movimento nazionale. Pertanto non è possibile alcuna modifica statutaria senza preventiva autorizzazione dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.

Art. 21
Scioglimento dell'Associazione.

La Condotta si scioglie immediatamente in caso di revoca dell’autorizzazione all’autonomia da parte della Segreteria Nazionale e nel caso previsto dall’art. 5 del presente Statuto. Altresì, lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci. In tali casi l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, a Slow Food Italia per fini di utilità sociale.

Art. 22
Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia e quanto previsto dallo Statuto Nazionale di Slow Food Italia.