Art. 1
Denominazione.
E' costituita ai
sensi dello Statuto Nazionale di Slow Food Italia la Condotta di
Lentini, associazione senza fini di lucro, organizzazione locale
aderente al movimento internazionale Slow Food.
Art. 2
Sede.
La condotta ha sede
nel comune di Lentini.
La condotta opera
nel territorio definito dalla Segreteria Nazionale nella delibera di
riconoscimento dell’autonomia.
Art. 3
Carattere e scopo.
La Condotta,
altrimenti denominata Convivium, è la struttura organizzativa di base
del movimento internazionale Slow Food all'interno della quale i soci
Slow Food esercitano l'attività associativa. La Condotta è costituita
previa delibera di autorizzazione della Segreteria Nazionale di Slow
Food Italia come previsto dallo Statuto Nazionale. La Condotta ha natura
associativa e carattere volontario, democratico, non lucrativo, di
utilità sociale, di promozione sociale e di formazione della persona.
Art. 4
Oggetto.
La Condotta,
limitatamente al proprio ambito territoriale ed associativo opera per:
a) promuovere la
filosofia del movimento internazionale Slow Food e svilupparne la
presenza organizzata;
b) stabilire rapporti e collaborazioni con Enti Pubblici, associazioni
gastronomiche, consorzi di tutela, associazioni di produttori, per
contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della produzione
agroalimentare;
c) collaborare con altre associazioni o enti per la tutela dell’ambiente
ed il rispetto della natura, condizione irrinunciabile per la
salvaguardia del nostro patrimonio gastronomico;
d) mantenere rapporti con le altre Condotte e con i Convivia esteri;
e) sostenere e promuovere i progetti internazionali del movimento Slow
Food, quali Terra Madre, Università di Scienze Gastronomiche, Fondazione
Slow Food per la Biodiversità onlus.
A tal fine
l'Associazione potrà:
-
istituire nella
sede sociale una struttura atta a perseguire gli scopi sociali e
tale da costituire luogo d’incontro, d’interscambio, di formazione;
-
predisporre
centri di documentazione a servizio dei soci;
-
promuovere
iniziative enogastronomiche e culturali di ogni genere a favore
degli associati; tali attività potranno essere svolte anche a favore
dei non associati per favorirne l’adesione all’associazione;
-
svolgere corsi
di formazione per la diffusione degli scopi sociali;
-
organizzare
manifestazioni sociali, eventi, mostre, convegni, incontri,
dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento
degli scopi istituzionali, anche, eventualmente, mediante l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci o di
terzi;
-
favorire la
nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento di
interessi delle tematiche sociali;
-
favorire
iniziative finalizzate alla riduzione della filiera
produttore-consumatore;
-
stipulare
convenzioni con Enti Pubblici e privati per la gestione di corsi e
seminari, la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi
istituzionali.
La soprascritta
elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.
La Condotta svolge
la propria attività in conformità alle finalità del movimento Slow
Food, coerentemente ai principi e alle norme dettati dallo Statuto
Nazionale, e in attuazione delle politiche associative, degli indirizzi
operativi e dei regolamenti elaborati dalla Segreteria Nazionale.
Art. 5
Logo associativo.
La Condotta può
utilizzare il logo associativo secondo i principi e le norme dettate
dalla Carta di utilizzo dei marchi Slow Food a parte sottoscritta. La
violazione di tali norme può comportare l’inibizione all’uso da parte
della Segreteria Nazionale. Tale provvedimento comporta la revoca
dell’autonomia della Condotta e quindi il suo scioglimento. Il logo
utilizzato, di proprietà di Slow Food Italia, deve essere esclusivamente
quello fornito alla Condotta dagli uffici nazionali.
Art. 6
Patrimonio.
Il patrimonio della
Condotta è costituito da:
-
quanto versato
dai soci o da terzi con vincolo di destinazione all’acquisto di
immobilizzazioni immateriali e/o materiali, sia beni mobili che
immobili;
-
eventuali fondi
di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-
ogni altra
entrata con vincolo di destinazione patrimoniale.
Le entrate
dell'Associazione potranno essere costituite da:
-
contributi degli
aderenti;
-
contributi di
privati;
-
contributi dello
Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
-
contributi di
organismi internazionali;
-
donazioni e
lasciti testamentari;
-
rimborsi
derivanti da convenzioni;
-
entrate
derivanti da attività svolte a favore dei soci o di terzi
in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Gli utili e gli
avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi
istituzionali.
E’ fatto divieto di
distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, di utili e avanzi
di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita
dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
E’, altresì, fatto
divieto di distribuire in modo indiretto utili e proventi ovvero di
cedere beni o prestare servizi, diversi dalle attività proprie
dell’Associazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati,
partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per
l’organizzazione o ne fanno parte.
I versamenti fatti
dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti
salvi quelli minimi per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo
perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso.
La Condotta
partecipa allo sviluppo del movimento nazionale riconoscendo
all’associazione nazionale la titolarità del contributo annuale di
ciascun socio nella misura deliberata annualmente dalla Segreteria
Nazionale.
Art. 7
Durata ed esercizio sociale.
L’Associazione ha
durata illimitata.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno e ha
durata di dodici mesi.
Art. 8
Contabilità, bilancio d’esercizio e libri sociali.
Deve essere
istituito e gestito a cura del Fiduciario o di persone all’uopo da esso
delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con compiutezza ed
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.
Entro cinque mesi
dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto dal
Comitato di Condotta il rendiconto economico e finanziario
dell’esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede
sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del
Comitato stesso.
Il rendiconto
consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve
rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e
finanziaria dell’ Associazione.
E’ facoltà
dell’organo amministrativo presentare, unitamente al rendiconto, idoneo
bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte
operative del Comitato stesso e l’andamento previsionale
dell’Associazione.
Il sistema contabile
cui uniformare la gestione amministrativa deve essere coerente con i
regolamenti deliberati dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.
Sono libri sociali
quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali.
Tutti i libri
sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere vistati dal
fiduciario.
Ogni anno il
fiduciario dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia del rendiconto
consuntivo, predisposto dal comitato di condotta entro un mese
dall’approvazione.
Art. 9
Soci.
Sono soci della
condotta tutte le persone fisiche che condividono le finalità del
movimento internazionale Slow Food, aderiscono all’Associazione
nazionale e aderiscono alla Condotta quale struttura territoriale del
movimento nazionale. I soci della Condotta richiedono la tessera
nazionale e accettano le regole dello Statuto Nazionale e del presente
statuto. L’adesione alla condotta comporta automaticamente l’adesione
all’associazione Slow Food Italia e allo Statuto Nazionale.
Il numero dei soci
dell’Associazione è illimitato.
Art. 10
Diritti e doveri dei soci.
I soci hanno i
diritti e i doveri stabiliti dallo Statuto Nazionale.
Tutti i soci hanno
uguali diritti e uguali doveri nell’ambito della Condotta.
I soci sono tenuti:
-
al
pagamento del contributo associativo nazionale nel rispetto dei
deliberati della Segreteria Nazionale;
-
all'osservanza
dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
I soci hanno
diritto:
-
a eleggere gli
organi della Condotta e ad approvare annualmente il rendiconto;
-
a godere dei
diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo
statuto;
-
a partecipare
alla vita della Condotta come membri degli organi sociali, se
eletti, alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti
secondo i principi statuiti dall’art. 2532, secondo comma, del
Codice civile,
-
a tutte le
iniziative e alle attività della Condotta.
La partecipazione
all’Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione
previste dalla legge e dallo Statuto. La quota sociale è intrasmissibile
e non è rivalutabile.
Art. 11
Perdita della qualità di socio.
La qualità di socio
si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di morosità,
decesso e dimissioni. Nei casi di indegnità l’espulsione del socio è
deliberata dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia, anche su
esplicita richiesta del Comitato di Condotta, la quale accerterà che il
comportamento del socio sia in palese contrasto con i principi e le
finalità del movimento e degli Statuti locale e Nazionale.
Art. 12
Organi sociali.
Sono organi sociali:
- il Comitato di
Condotta
- il Fiduciario
- l'Assemblea dei
Soci di Condotta.
Art. 13
Comitato di Condotta.
L'Associazione è
amministrata da un Comitato di Condotta composto da tre a quindici
membri eletti dall'Assemblea dei Soci della Condotta per la durata di
quattro anni e rieleggibili.
In caso di decesso,
dimissioni, decadenza di un membro il Comitato, alla prima riunione,
provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima
assemblea annuale.
Il Comitato di
Condotta elegge al proprio interno il Fiduciario la cui nomina deve
essere ratificata dalla Segreteria Nazionale.
Art. 14
Funzionamento del Comitato di Condotta.
Il Comitato di
Condotta si riunisce:
·
- tutte le volte che il Fiduciario lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri con un minimo di due;
- comunque una volta
l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario
della Condotta.
Il Comitato è
convocato dal Fiduciario mediante avviso o comunicazione, anche orale,
da effettuarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per la
riunione.
Per la validità
delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri
del Comitato eletti.
Le deliberazioni
sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla
riunione. Il Comitato e' presieduto dal Fiduciario.
Delle riunioni verrà
redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Fiduciario.
Art. 15
Poteri e funzioni del Comitato d Condotta.
Il Comitato di
Condotta e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Condotta.
In particolare:
-
redige il
rendiconto economico finanziario entro cinque mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio;
-
convoca
l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una
volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto di gestione;
-
provvede a
predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il
funzionamento e l'amministrazione;
-
cura la
tenuta dei libri sociali e in particolare dell’elenco dei soci;
-
decide
l’eventuale assunzione di dipendenti e di altri collaboratori, anche
membri di comitato di condotta, necessari alla vita
dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione per le
prestazioni d’opera svolte;
-
compie tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione
soltanto di quelli che, per legge o per statuto, siano riservati
all’Assemblea;
-
coordina la
propria attività di gestione con le direttive e i regolamenti
emanati dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.
Art. 16
Fiduciario.
Il Fiduciario
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati
dell'assemblea dei soci e del Comitato di Condotta.
Il Fiduciario è
autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,
pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza
liberatoria.
Il Fiduciario è
autorizzato a gestire i rapporti dell’Associazione con istituti di
credito, senza preventiva autorizzazione del Comitato di Condotta, salvo
rendicontare l’operato nelle riunioni dello stesso.
Il Fiduciario, in
conformità a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e dai regolamenti
interni, ha l’obbligo di partecipare alle riunioni degli organismi
regionali e nazionali. In caso di impedimento dovrà farsi rappresentare
da un suo delegato.
Art. 17
Assemblea dei soci di Condotta.
I soci sono
convocati in assemblea dal Comitato di Condotta almeno una volta l'anno,
entro il trenta giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario, mediante avviso scritto di convocazione contenente
l'ordine del giorno, luogo, data ed ora dell’adunanza da esporsi presso
la sede della Condotta almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza
o, comunque, mediante altro mezzo ritenuto idoneo all’informativa
sociale.
Alla Assemblea per
l’approvazione del rendiconto economico dovrà essere invitato il
Responsabile Regionale.
L'Assemblea potrà
pure essere convocata su domanda di almeno un terzo dei soci con un
minimo di 20 (venti). L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla
sede sociale.
Art. 18
Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci.
L'Assemblea delibera
sul rendiconto economico e finanziario, sugli indirizzi e le direttive
generali dell'Associazione, sulla nomina e revoca dei componenti del
Comitato di Condotta, sulle responsabilità dei membri del Comitato di
Condotta, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, salvo quanto
stabilito dall art. 20, e su quant'altro le è demandato per legge e
Statuto. In occasione del Congresso Nazionale l’Assemblea ha il compito
di eleggere i delegati all’assise nazionale secondo le regole definite
dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.
Art. 19
Funzionamento dell'Assemblea dei soci.
Hanno diritto di
intervenire in Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti alla
Condotta alla data fissata per la riunione assembleare.
L'Assemblea e'
presieduta dal Fiduciario o, in caso di sua assenza o impedimento, da
altro socio all’uopo nominato dall’Assemblea.
Il presidente
dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente
dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni di
Assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal presidente, dal
segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L'Assemblea si
considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia
il numero degli intervenuti, purché sia presente almeno la maggioranza
dei membri del Comitato di Condotta
Ad ogni socio è
concesso un voto secondo quanto disposto dall’art. 2532, secondo comma,
del Codice civile. Non è ammessa la rappresentanza (delega) degli
associati nelle riunioni assembleari. I soci di minore età non hanno
diritto di voto negli organi sociali. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti. Le votazioni potranno avvenire per alzata di
mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti
all'Assemblea.
Art. 20
Modifiche statutarie.
Le norme presenti
nello “Statuto della Condotta” costituiscono un insieme di regole
omogenee per tutte le condotte, quali strutture territoriali del
movimento nazionale. Pertanto non è possibile alcuna modifica statutaria
senza preventiva autorizzazione dalla Segreteria Nazionale di Slow Food
Italia.
Art. 21
Scioglimento dell'Associazione.
La Condotta si
scioglie immediatamente in caso di revoca dell’autorizzazione
all’autonomia da parte della Segreteria Nazionale e nel caso previsto
dall’art. 5 del presente Statuto. Altresì, lo scioglimento può essere
deliberato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci. In tali casi
l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la
parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, a Slow Food
Italia per fini di utilità sociale.
Art. 22
Rinvio.
Per quanto non
espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in
materia e quanto previsto dallo Statuto Nazionale di Slow Food Italia.
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